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Ordinanza — n. 16429/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against sentence reduction due to lack of specific grounds and failure to apply Constitutional Court principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16429/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Hassen Abass inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant sought a sentence reduction based on the incorrect classification of the robbery as consummated versus attempted and the application of recent Constitutional Court principles. The court rejected these arguments because the appeal did not identify specific aspects for review and because the facts showed the defendant successfully obtained the money using a gun, negating the claim of attempted robbery.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a sentence reduction order is inadmissible if it fails to pinpoint specific grounds for review and merely requests a general re-evaluation of sentencing principles already applied by the execution judge.

Parole chiave

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sentence reduction appeal inadmissible procedural defect robbery attempted vs consummated Constitutional Court principles execution judge review tentata rapina reato impossibile commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale 13 maggio 2024, n. 86
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Testo completo

posto da: ABASS HASSEN nato il 02/08/1978 avverso l'ordinanza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; PA-r udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte di appello di Firenze, quale Giudice dell'esecuzione, rideterminava la pena irrogata a Hassen Abass, con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze il 6 novembre 2019, nella misura di sei anni, due mesi di reclusione e 2.233,00 euro di multa. Ritenuto che la difesa del ricorrente chiede la rideterminazione della pena irrogata ad Abass per la diversa configurazione della fattispecie contestata al ricorrente - che era stata erroneamente qualificata come consumata - e per l'applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 13 maggio 2024, n. 86, che erano stati disattesi nel caso di specie dal Giudice dell'esecuzione.

Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due doglianze, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio presupposto, che appaiono valutati nel rispetto delle emergenze processuali e dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Ritenuto che la rapina considerata non poteva ritenersi tentata, atteso che l'imputato e il complice riuscivano a impossessarsi della somma di 1010,00 euro sottratti ai dipendenti del supermercato in cui il ricorrente irrompeva con un complice il 20 maggio 2019, con modalità particolarmente aggressive e l'impiego di una pistola, con cui veniva esploso un colpo, che impediva di ritenere connotata da lievi entità la condotta illecita dell'imputato.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Hassen Abass deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M