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Ordinanza — n. 16428/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for criminal continuation due to non-homogeneous crimes and lack of premeditated program.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16428/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Rome Tribunal's rejection of the request for criminal continuation. The appellant argued for a unified criminal program, but the court found the crimes were non-homogeneous and committed over a year apart with no premeditation. Consequently, the court ruled that such disparate acts constitute recidivism or habitual delinquency rather than a pre-ordained criminal program.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The court establishes that crimes must be homogeneous and part of a premeditated program to qualify as criminal continuation; disparate acts committed over time constitute recidivism or habitual delinquency instead.

Parole chiave

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criminal continuation premeditated program homogeneous crimes recidivism habitual delinquency criminal code procedural law recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma rigettava la richiesta avanzata da Dachrwi Mahmdi, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHMD DACHRWI nato il 06/09/1995 avverso l'ordinanza del 23/01/2026 del TRIBUNALE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma rigettava la richiesta avanzata da Dachrwi Mahmdi, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del provvedimento impugnato, per i primi tre dei quali era già stata riconosciuta la preordinazione criminosa. Ritenuto che i reati commessi da Mahmdi non risultavano tra loro omogenei e non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con quanto affermato dal Tribunale di Roma a pagina 2 del provvedimento impugnato, che la rapina di cui al punto 4 è stata commessa «ad oltre un anno di distanza rispetto agli altri, ed inoltre presenta carattere del tutto estemporaneo quanto alla scelta della vittima e dei beni da asportare [...]».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Dachrwi Mahmdi, venendo sanzionata da fattispecie di differente natura giuridica, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Dachrwi Mahmdi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M