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Ordinanza — n. 16422/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against mandatory revocation of suspended sentence due to new crime within five years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16422/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court order revoking her conditional sentence suspension because she committed a new crime within five years of the original judgment becoming final. The court ruled that the revocation was mandatory under the Penal Code, leaving no room for the appellant's arguments regarding the evaluation of circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 168, first paragraph, item 1 of the Penal Code; Art. 616 of the Code of Criminal Procedure: The revocation of conditional sentence suspension is mandatory when a new crime is committed within five years of the original judgment becoming final, rendering the appeal inadmissible as it seeks to re-evaluate non-discretionary legal requirements.

Parole chiave

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conditional sentence suspension mandatory revocation new crime within five years inadmissible appeal Penal Code Article 168 revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 168, first paragraph, item 1 of the Penal Code
Ritenuto che, nel caso di specie, si vedeva in un'ipotesi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, che si imponeva per effetto della previsione dell'art. 168, primo comma, n.
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
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Testo completo

posto da: MILANOVIC VANESSA nato a MAGENTA il 05/07/1998 avverso l'ordinanza del 15/12/2025 del TRIBUNALE di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; (x7RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Cagliari, quale Giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Vanessa Milanovic con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 22 agosto 2018, avendo l'imputata riportato un'ulteriore condanna alla pena di un anno, un mese, dieci giorni di reclusione e 933,00 euro di multa, nei termini previsti dall'ad. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa alla condannata, che venivano ritenuti sussistenti dal Tribunale di Cagliari sulla base di una valutazione congrua e rispettosa delle emergenze processuali.

Ritenuto che, nel caso di specie, si vedeva in un'ipotesi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, che si imponeva per effetto della previsione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., che ha natura dichiarativa e prescinde da valutazioni di carattere discrezionale, risultando esclusivamente ancorato alla circostanza che «la ricorrente aveva commesso un altro delitto nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna del 28.08.2018 [...], con cui è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ovvero quello oggetto della sentenza di condanna del 17/01/2024 [...]».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Vanessa Milanovic Cherni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen. P.Q.M