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Ordinanza — n. 16421/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against disciplinary exclusion sanction due to lack of specific grounds and procedural irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16421/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Arnone inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's rejection of his challenge to a five-day disciplinary exclusion. Arnone argued for procedural irregularities in the disciplinary council and falsely claimed he was attacked by prison officers, but the court found his refusal to attend the hearing was unfounded and his accusations were contradicted by official records. Consequently, the appeal was rejected as it sought a new merit review rather than addressing specific legal errors, resulting in Arnone's liability for court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal against a disciplinary sanction is inadmissible if it fails to identify specific aspects of the contested decision for review and merely attempts to provoke a new evaluation of the merits.

Parole chiave

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disciplinary sanction appeal inadmissible appeal grounds prison disciplinary council procedural irregularity claim merit review prohibition court costs liability false accusation defense sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: ARNONE GIUSEPPE nato a TORINO il 08/01/1971 avverso l'ordinanza del 26/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; (à.17RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 26 novembre 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'impugnazione proposta da Giuseppe Arnone avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Ancona 11 luglio 2025, con cui era stato respinto il reclamo contro la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, per la durata di cinque giorni, irrogata al detenuto. Ritenuto che il ricorso di Arnone non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare controversa, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona.

Ritenuto che le doglianze relative all'irregolarità del consiglio di disciplina della Casa circondariale di Ancona, svoltosi il 30 maggio 2025 risultano destituite di fondamento, essendo incontroverso che il detenuto si rifiutava di partecipare all'udienza nel quale veniva esaminata la sua posizione, adducendo ragioni smentite dalle emergenze processuali. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che Arnone aveva accusato falsamente di essere stato aggredito, in occasioni diverse, da due operatori della Polizia penitenziaria, che smentivano nei loro rapporti la versione dei fatti del ricorrente.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Arnone deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M