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Ordinanza — n. 16420/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for criminal record continuity due to lack of homogeneity and preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16420/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Redouane Menzaly inadmissible, upholding the lower court's rejection of his request for criminal record continuity. The court found the alleged crimes were not homogeneous and could not be considered pre-ordered, noting a prior rejection by the execution judge. Furthermore, the principle of preclusion under Article 649 of the Code of Criminal Procedure barred re-evaluating facts already definitively judged.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 649 cod. proc. pen.: The request for criminal record continuity is inadmissible when crimes lack homogeneity or pre-ordered nature, and when re-evaluation is barred by the principle of preclusion established by final judgments.

Parole chiave

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criminal record continuity homogeneity of crimes pre-ordered criminal acts principle of preclusion ne bis in idem final judgment effect Italian criminal procedure criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 649 cod. proc. pen.
Ritenuto che la Corte di appello di Salerno richiamava correttamente il giudicato formatosi sulla decisione irrevocabile sopra citata, che impedisce di rivalutare in fatti di reato, per effetto della preclusione processuale stabilità dall'art. 649 cod.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Salerno respingeva la richiesta avanzata da Redouane Menzaly, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.
art. 649 cod. proc. pen
Ritenuto che la Corte di appello di Salerno richiamava correttamente il giudicato formatosi sulla decisione irrevocabile sopra citata, che impedisce di rivalutare in fatti di reato, per effetto della preclusione processuale stabilità dall'art. 649 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34655 del 28/9/2005, Donati
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENZALY REDOUANE nato il 13/12/1977 avverso l'ordinanza del 19/01/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; 2-17RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Salerno respingeva la richiesta avanzata da Redouane Menzaly, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti sub 2 e sub 3 del certificato del casellario giudiziario. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l'esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi in proposito richiamare, in linea con quanto correttamente affermato dalla Corte di appello di Salerno, che analoga istanza era stata respinta dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 13 ottobre 2025.

Ritenuto che la Corte di appello di Salerno richiamava correttamente il giudicato formatosi sulla decisione irrevocabile sopra citata, che impedisce di rivalutare in fatti di reato, per effetto della preclusione processuale stabilità dall'art. 649 cod. proc. pen., a proposito della quale occorre richiamare l'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui: «Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez.

U, n. 34655 del 28/96/2005, Donati, Rv. 231799 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Redouane Menzaly deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M71P4À6 2026 Funzio fid Giudiziario Ma ft antis