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Ordinanza — n. 16419/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts do not show premeditated criminal program for continued offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16419/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Giuseppe Petti's appeal inadmissible regarding his request to recognize the crime of continued offense. The court found that while Petti committed multiple drug-related crimes, these acts lacked the premeditated criminal program required by law. Consequently, the court ruled that his pattern of behavior constituted recidivism rather than a continuous criminal enterprise.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The crime of continued offense requires a premeditated criminal program; mere repetition of offenses or different sentencing parameters like recidivism do not satisfy this requirement.

Parole chiave

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crime of continued offense premeditated criminal program recidivism distinction drug trafficking offenses criminal appeal inadmissibility reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza reati seriali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Salerno, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da Giuseppe Petti, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

posto da: PETTI GIUSEPPE nato a NOCERA INFERIORE il 10/05/1984 avverso l'ordinanza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Salerno, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da Giuseppe Petti, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato. Ritenuto che i delitti, commessi da Petti non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Salerno a pagina 5 del provvedimento impugnato, che «al di là della omogeneità dei titoli di reati, tutti attinenti a fattispecie che gravitano nell'ambito degli stupefacenti, le circostanze dedotte non valgono a cementare le condotte poste a base delle condanne [...]».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Giuseppe Petti, che, tra l'altro, risultava gravato da altri precedenti penali, venendo sanzionata da fattispecie di differente natura, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01;

Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Petti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M