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Ordinanza — n. 16417/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for continuance claim due to lack of unified criminal program intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16417/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to recognize the crime of continuance. The appellant, Rosario Mastronzo, argued for a unified criminal program linking two separate offenses committed months apart, but the court found his actions constituted distinct legal facts rather than a single planned scheme. Consequently, the court ruled that his repeated offenses fall under recidivism or habitual crime statutes instead, which offer different protections than the continuance doctrine.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The crime of continuance requires a unified criminal program with a single deliberate intent, which is absent when offenses are separated by time and lack a common original design, instead falling under recidivism or habitual crime provisions.

Parole chiave

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crime of continuance unified criminal program recidivism distinction habitual crime criminal intent analysis reiterazione di reati penali criminalità persistente attività criminosa

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la richiesta avanzata da Rosario Mastronzo, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

posto da: MASTRONZO ROSARIO nato a NAPOLI il 25/11/1994 avverso l'ordinanza del 23/12/2025 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la richiesta avanzata da Rosario Mastronzo, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle due sentenze irrevocabili presupposte, emesse dallo stesso Tribunale il 21 gennaio 2022 e il 23 ottobre 2024. Ritenuto che il riconoscimento del vincolo della continuazione postula l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, che - al contrario di quanto riscontrabile per la posizione di Mastronzo, che commetteva i reati presupposti a distanza di diversi mesi l'uno dall'altro - devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Rosario Mastronzo, venendo sanzionata da fattispecie di differente natura giuridica, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01;

Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Rosario Mastronzo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M