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Ordinanza — n. 16416/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against arrest sentence for failure to obey mandatory travel document order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16416/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's affirmation of the first-instance conviction. Andrea Cosmai was sentenced to arrest for violating a mandatory travel document order issued by the Brescia Questore, which was enforced by police during a control in Gussago. The court rejected the appellant's claims regarding lack of motivation and sentencing mitigation, noting the evidence clearly established the violation and that the imposed penalty was already near the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; The failure to comply with a mandatory travel document order constitutes a punishable offense where the evidence of violation is unambiguous and the imposed penalty aligns with the statutory minimum, precluding successful appeals based on procedural defects or sentencing leniency.

Parole chiave

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mandatory travel document order failure to obey administrative directive arrest sentence for administrative offense inadmissible appeal statutory minimum penalty inadempimento reiterato responsabilità scemata pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Brescia confermava la decisione impugnata, con cui Andrea Cosmai era stato condannato alla pena di un mese e quindici giorni di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 - 01
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Testo completo

posto da: COSMAI ANDREA nato a BRESCIA il 11/10/1997 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Brescia confermava la decisione impugnata, con cui Andrea Cosmai era stato condannato alla pena di un mese e quindici giorni di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un tre doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame, non consentito, del merito della vicenda processuale. Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Andrea Cosmai, non potendosi dubitare dell'inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Brescia 11. agosto 2020, essendo stato l'imputato controllato dalle Forze dell'ordine mentre si trovava nel territorio di Gussago il 20 aprile 2021.

Ritenuto che la Corte territoriale evidenziava che la pericolosità sociale di Andrea Cosmai doveva ritenersi dimostrata dai suoi precedenti di polizia, correttamente richiamati nel provvedimento impugnato, che non consentivano di rivalutare il giudizio negativo formulato dal Questore di Brescia (tra le altre, Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 - 01). Ritenuto, per altro verso, che il disvalore della condotta illecita di Cosmai non consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata, anche alla luce del fatto che la pena irrogata all'imputato, quantificata in un mese e quindici giorni di arresto, risultava di poco superiore al minimo edittale previsto per la fattispecie contestata al ricorrente, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Andrea Cosmai deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M