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Ordinanza — n. 16413/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and unauthorized merit review of sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16413/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Gianfranco Granella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Granella challenged a second-instance judgment imposing one year of imprisonment and a €400 fine for offenses under specific penal codes. The court ruled that the appeal failed to identify specific grounds for review and attempted an unauthorized re-evaluation of the sentencing merits already decided by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal against a judgment of second instance must identify specific grounds for review; a general challenge to the merits of the sentencing constitutes an inadmissible attempt to provoke a new and unauthorized evaluation of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds unauthorized merit review second instance judgment court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 2, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali
Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANELLA GIANFRANCO nato a IGLESIAS il 30/03/1953 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava Gianfranco Granella alla pena di un anno, diecrig reclusione e 400,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 2, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 648 cod. pen. Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per il trattamento sanzionatorìo irrogato a Gianfranco Granella, che risultano vagliati nel rispetto delle emergenze processuali.

Ritenuto, quanto alle sanzioni sostitutive invocate nell'interesse del ricorrente, che nel giudizio di appello tali misure non erano state richiesta da Granella, che, conseguentemente, ha consumato il potere di mitigare, sotto tale profilo, il trattamento sanzionatoti° censurato, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01). Ritenuto, per altro verso, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Gianfranco Granella, non consentiva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare il trattamento sanzionatorìo - alle emergenze del caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01). il ricorso proposto da Gianfranco Granella deve essere Per queste ragioni, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

inammissibil P.Q.Mcoggiie