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Ordinanza — n. 16409/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against inadmissibility of request for retrial due to lack of convicted status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16409/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible because the applicant, Cesare Moroni, lacked the necessary status of a convicted person. The court held that such extraordinary remedies are strictly reserved for those who have exhausted ordinary appeals and established final judgments. Consequently, the request for a retrial based on local impartiality issues was rejected as it targeted a pre-judgment decision not covered by the statutory exception for error correction.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Sez. U, n. 13199/2016: The extraordinary appeal for factual error is inadmissible against Supreme Court decisions rendered ante iudicatum, as the prerequisite of being a convicted person is not met.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error correction ante iudicatum decisions status of convicted person retrial request procedural inadmissibility judicial impartiality impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod.
Art. 45 cod. proc. pen.
Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità censurata veniva adottata in relazione all'istanza di rimessione del processo, proposta ex art. 45 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Cesare Moroni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod.
art. 45 cod. proc. pen
Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità censurata veniva adottata in relazione all'istanza di rimessione del processo, proposta ex art. 45 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Cesare Moroni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13199, 21/07/2016, Nunziata
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Testo completo

da: MORONI CESARE nato a RHO il 09/01/1963 avverso l'ordinanza del 02/07/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA RrT dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale il 2 luglio 2025, con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio. Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità censurata veniva adottata in relazione all'istanza di rimessione del processo, proposta ex art. 45 cod. proc. pen., con cui si denunziava l'esistenza di una «situazione locale idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo».

Ritenuto che il provvedimento censurato non rientra tra quelli impugnabili, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., come affermato, da ultimo, dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum"» (Sez. U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269270 - 01). Ritenuto che presupposto imprescindibile per la legittimazione ad esperire l'impugnazione straordinaria è lo status di condannato del ricorrente, che deve essere inteso come il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda.

Ritenuto che non è possibile ipotizzare un'interpretazione estensiva della decisione delle Sezioni unite, atteso il suo contenuto univoco, desumibile dal passaggio motivazionale della pronuncia richiamata in cui si affermava che «per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazio per la correzione dell'errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato» (Sez.

U, n. 13199, 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, cit.). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Cesare Moroni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale n ro Centonze x Raffaello Magi DEPOSITATA IN CANOE t ERIA AG 26 *Pont .1d1ziario Souk' 3