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Ordinanza — n. 16402/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for failing to identify specific procedural flaws in preliminary judge's order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16402/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Patrizio Dini inadmissible against a preliminary ruling from the Arezzo tribunal. Dini argued for a new substantive evaluation of his request, but the court held that generic accusations of legal violation without pinpointing specific procedural defects are insufficient. Consequently, the appeal was rejected, and Dini was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a preliminary judge's order must specifically identify the procedural act, the factual element incompatible with the reasoning, and the decisive logical flaw; generic denunciations of legal violation without these specifics render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal preliminary judge order specific procedural flaw logical coherence court costs fine substantive evaluation cassation review motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv.
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Testo completo

SUBBIANO il 22/12/1960 avverso l'ordinanza del 26/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AREZZO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;.1

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, emessa il 26 novembre 2025, con cui il Giudice dell'udienza preliminare Tribunale di Arezzo respingeva l'istanza presentata nel presente procedimento nell'interesse di Patrizio Dini. Ritenuto che il ricorso in esame, pur denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione nel merito dei presupposti applicativi della richiesta presentata dal ricorrente. Ritenuto che nelle ipotesi analoghe a quelle in esame, in cui si censurava l'ordinanza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Arezza il 26 novembre 2025, non ci si può limitare a indicare genericamente le patologie da cui è affetto il provvedimento censurato, ma occorre: «a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;

b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Patrizio Dini deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M