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Ordinanza — n. 16401/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against partial recognition of criminal continuity due to lack of premeditated plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16401/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to recognize criminal continuity for two offenses while rejecting it for a third. The appellant argued for a unified criminal plan, but the court found the temporal gap between the 2020 and 2024 acts precluded such a premeditated scheme. Consequently, the court distinguished between the specific continuity doctrine and general recidivism, affirming the original partial ruling.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Criminal continuity requires a premeditated plan connecting distinct acts; mere repetition of offenses separated by time constitutes recidivism or habitual crime, not continuity.

Parole chiave

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criminal continuity premeditated plan temporal gap recidivism habitual crime Cassazione procedural admissibility recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in accoglimento parziale della richiesta avanzata da Giuseppe Discipio, riconosceva il vincolo della continuazione, invocato ai sensi degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: DISCIPIO GIUSEPPE nato a TRIGGIANO il 23/12/1992 avverso l'ordinanza del 04/11/2025 del GIP TRIBUNALE di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in accoglimento parziale della richiesta avanzata da Giuseppe Discipio, riconosceva il vincolo della continuazione, invocato ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per i reati di cui ai punti 1 e 2, mentre lo escludeva per il reato di cui al punto 3 del provvedimento impugnato. Ritenuto che il delitto di cui al punto 3 non poteva ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa collegata ai reati di cui ai punti 1 e 2 della decisione censurata, dovendosi richiamare, in linea con quanto correttamente affermato Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, a pagina 2 del provvedimento impugnato, l'intervallo «temporale tra le prime due condotte (risalenti al maggio 2020) è l'ultima (gennaio 2024), che portano ad escludere una primigenia ed unitaria deliberazione idonea alle gare tali condotte [...]».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Discipio, venendo sanzionata da fattispecie di differente natura, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Discipio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M