Cassation appeal dismissed because the lawyer lacked qualification to appear before the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer presenting it lacked the necessary qualification to appear before the Supreme Court. Although the lower court treated the opposition as a cassation appeal, the lawyer was not authorized to practice before this specific court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.; A cassation appeal filed by a lawyer without qualification to appear before the Court of Cassation is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: FERARU ADRIAN nato il 31/01/1981 avverso l'ordinanza del 12/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con l'atto di impugnazione in esame, veniva proposta opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 12 dicembre 2025, con cui era stata disposta la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso ad Adrian Feraru con provvedimento del 30 marzo 2023. Ritenuto che l'atto di opposizione proposto nell'interesse di Adrian Feraru, dall'avv. Emanuele Barbacci veniva qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Roma quale ricorso per cassazione. Ritenuto che l'impugnazione in questione risultava proposta dall'avv.
Emanuele Barbacci, che al momento della presentazione dell'opposizione, era privo di legittimazione, non risultando abilitata al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ritenuto che la proposizione del ricorso per cassazione, così come qualificata l'originaria opposizione, presentata da un difensore sprovvisto di abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Adrian Feraru deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M