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Ordinanza — n. 16399/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-specific grounds, upholding detention due to high social danger. The appeal failed to identify specific grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16399/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Angelo Raffaele D'Aloia inadmissible, confirming his six-month arrest sentence for mafia-related offenses. The appellant argued for alternative measures but failed to identify specific grounds for review, instead requesting a new substantive evaluation of his eligibility. The court ruled that such a re-evaluation is prohibited when the lower court has already assessed the case regarding urgent procedural needs and the appellant's high social danger.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal against a judgment on the admissibility of a request for alternative measures must identify specific grounds for review; a general request for a new substantive evaluation is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal alternative measures social danger procedural review Cassation jurisdiction sanzione sostitutiva alleggerimento della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 363-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv.
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Testo completo

posto da: D'ALOIA ANGELO RAFFAELE nato a SAN SEVERO il 14/04/1971 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; 0-11 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui Angelo Raffaele D'Aloia era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 6 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia), commesso a San Severo il 13 gennaio 2020. Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione delle misure sostitutive delle pene detentive brevi invocate, che risultano vagliati nel rispetto delle emergenze processuali.

Ritenuto che la Corte di appello di Bari riteneva che ostava alla concessione delle misure sostitutive invocate la "spiccatissima pericolosità sociale" di D'Aloia, che, anche nel recente passato, aveva dimostrato di non essere in grado di controllare la sua tendenza alla commissione di reati, rendendo evidente l'inidoneità degli strumenti richiesti a contenere l'elevato rischio di ricaduta nel crimine del ricorrente. Ritenuto che, ai fini della concessione di una pena sostitutiva, non si può prescindere dal vaglio della condotta illecita di D'Aloia, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, eseguito alla luce della personalità criminale del ricorrente (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01;

Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Angelo Raffaele D'Aloia deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.M