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Ordinanza — n. 16396/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16396/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16396/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ANZA sul ricorso proposto da: GORIZIA GIULIO nato a GRISOLIA il 27/01/1949 avverso l'ordinanza del 15/09/2025 del TRIBUNALE di PAOLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Paola, quale Giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Giulio Gorizia con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Paola il 22 aprile 2021, divenuta irrevocabile 1'11 maggio 2021, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., commesso il 4 ottobre 2018. Ritenuto che con sentenza emessa dal Tribunale di Paola il 13 maggio 2022 divenuta irrevocabile il 20 marzo 2025, Giulio Gorizia veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso 11 agosto 2017, in epoca antecedente a quello per il quale gli era stato concesso il beneficio sospensivo oggetto di revoca.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. pen, art. 163 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16396/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 314 cod. pen., commesso il 4 ottobre 2018. Ritenuto che con sentenza emessa dal Tribunale di Paola il 13 maggio 2022 divenuta irrevocabile il 20 marzo 2025, Giulio Gorizia veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso 11 agosto 2017, in epoca antecedente a quello per il quale gli era stato concesso il beneficio sospensivo oggetto di revoca.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale sanzioni penali liberazione condizionale revoca della licenza condurre remissione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. pen
art. 163 c.p
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: GORIZIA GIULIO nato a GRISOLIA il 27/01/1949 avverso l'ordinanza del 15/09/2025 del TRIBUNALE di PAOLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Paola, quale Giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Giulio Gorizia con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Paola il 22 aprile 2021, divenuta irrevocabile 1'11 maggio 2021, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., commesso il 4 ottobre 2018. Ritenuto che con sentenza emessa dal Tribunale di Paola il 13 maggio 2022 divenuta irrevocabile il 20 marzo 2025, Giulio Gorizia veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso 11 agosto 2017, in epoca antecedente a quello per il quale gli era stato concesso il beneficio sospensivo oggetto di revoca.

Ritenuto che, nel caso di specie, si vedeva in un'ipotesi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, che si imponeva per effetto della previsione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., che ha natura dichiarativa e prescinde, per la sua efficacia, da valutazioni di carattere discrezionale, risultando esclusivamente ancorato alla circostanza che il condannato riporta «un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella precedente, supera i limiti di pena stabiliti dall'art. 163 c.p.». Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giulio Gorizia deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M