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Ordinanza — n. 16394/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction, ruling sentencing balance is discretionary unless arbitrary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16394/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Egidio Roberti inadmissible, upholding his conviction for fraudulent and documentary bankruptcy. Roberti argued the sentencing balance was erroneous, but the court found the appellate court's weighing of aggravating versus mitigating circumstances was a discretionary act of the trial judge. The court ruled that such sentencing evaluations are immune from cassation review unless they result in arbitrary outcomes or illogical reasoning, which were not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 595 c.p.: Sentencing balances between aggravating and mitigating circumstances are discretionary acts of the trial judge that escape cassation review unless they constitute arbitrary results or illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion fraudulent bankruptcy cassation review mitigating circumstances arbitrary reasoning sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 595 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
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Testo completo

da: ROBERTI EGIDIO nato a TARANTO il 29/03/1937 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce confermava la decisione impugnata, con cui Egidio Roberti era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta e documentale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio irrogato a Roberti, che veniva censurato per l'erroneità del giudizio di bilanciamento circostanziale, che risulta formulato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01).

Ritenuto che il giudizio di comparazione circostanziale effettuato dalla Corte di appello di Lecce teneva conto dell'elevato disvalore dei reati contestati ad Roberti, che non consentiva di ritenere prevalenti le attenuanti alle aggravanti e che, in ogni caso, tale bilanciamento può essere censurato in sede di legittimità, solo laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...]» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Egidio Roberti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.M