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Ordinanza — n. 16392/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for failing to pay bail within legal time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16392/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal by Gelsomina Sepe inadmissible, upholding her conviction for failing to pay a 3,000 euro bail amount within fifteen days. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the judgment of liability, but the court found the evidence sufficient to prove the illegal conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and the bail sum to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested judgment is not subject to a substantive review due to lack of motivation, provided the factual findings are supported by the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
failure to pay bail inadmissible appeal lack of motivation supervision special measure court costs order fine fund payment procedural defect tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con cui trarreGelsomina Sepe era stata condannata alla pena di due mesi e venti giorni di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.gs.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.
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Testo completo

nato a TORRE DEL GRECO il 19/09/1966 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con cui trarreGelsomina Sepe era stata condannata alla pena di due mesi e venti giorni di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.gs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Torre del Greco il 18 luglio 2022. Ritenuto che il ricorso in esame, postulando indinnostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della formulazione del giudizio di responsabilità dell'imputata, che risulta effettata dalla Corte di appello di Napoli nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio impone di ritenere provata la condotta illecita ascritta a Gelsomina Sepe, che, senza alcun giustificato motivo, ometteva di versare la cauzione dell'importo di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto applicativo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata alla ricorrente dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto del 2 luglio 2022. Ritenuto che non risulta che la prevenuta abbia mai attivato gli strumenti, previsti dall'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, finalizzati a richiedere una dilazione o una riduzione del pagamento della cauzione impostagli del Tribunale di Torre Annunziata, limitandosi, come evidenziato a pagina 4 della decisione censurata, a «invocare la propria impossidenza [...]» in termini generici.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gelsomina Sepe deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M, AG 026 '''.