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Ordinanza — n. 16388/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against home detention rejection due to lack of specific grounds and negative recidivism factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16388/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request for home detention filed by Goran Joksimovic. The lower court correctly assessed that the applicant had numerous criminal precedents, showed no signs of repentance, and lacked the social stability required for alternative measures. Consequently, the court ruled that home detention was inappropriate for preventing special recidivism, upholding the original rejection.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; Appeals against surveillance court orders must cite specific grounds for error, and the court will not re-evaluate the merits of recidivism and social stability assessments if the lower court's reasoning is sound.

Parole chiave

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home detention appeal recidivism assessment social stability criteria inadmissible appeal special prevention goals permesso di dimora scaduto verosimiglianza dei motivi d'asilo allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di detenzione domiciliare presentata da Goran Joksimovic, ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio
Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero
Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv.
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Testo completo

posto da: JOKSIMOVIC GORAN (CUI 00IH0Q9) nato il 22/12/1979 avverso l'ordinanza del 28/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza di detenzione domiciliare presentata da Goran Joksimovic, ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 30 luglio 2007. Ritenuto che il ricorso di Goran Joksimovic non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da censurare, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della detenzione domiciliare, che appaiono correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Bologna valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che il condannato vantava un numero elevato di precedenti penali e non aveva mostrato segni di resipiscenza, non consentendo di formulare un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti, anche alla luce delle condizioni di precarietà economica e sociale del ricorrente, che, tra l'altro, non "era mai andato a scuola" e viveva ai margini del tessuto sociale. Ritenuto che tali, convergenti, elementi negativi imponevano di ritenere la detenzione domiciliare richiesta da Goran Joksimovic inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte in tema di misure alternative alla detenzione (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01;

Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Goran Joksimovic deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M