Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of specific grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the joint appeals by Francesco Ciaramella and Carmela De Simone inadmissible. The court found the first ground of appeal generic and indeterminate because it failed to specify the elements underlying the criticism of the lower court's reasoning. The remaining grounds regarding sentencing and statutory application were deemed manifestly unfounded as the appealed judgment was logically correct and exempt from censurable defects. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: Appeals must be specific and substantiated; generic or unfounded complaints regarding the reasoning or application of law result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
cesco nato a NAPOLI il 30/08/1977 De Simone Carmela nato a NAPOLI il 18/02/1989 avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi congiuntamente presentati nell'interesse di Francesco Ciaramella e Carmela De Simone, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che lo stesso motivo è anche generico per mancanza di specificità, in quanto è assente qualsivoglia correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, 8., Rv. 281521 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 62-bis, cod. pen., nonché il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena calcolato ai sensi dell'art. 81, cod. pen., sono entrambi manifestamente infondati, giacché ,4tcensurano vizi che non emergono dalla sentenza impugnata, la quale, anzi, formula passaggi lineari, esaustivi, giuridicamente corretti ed esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità, in ordine alle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione viene esclusa sulla base della sussistenza di plurimi elementi negativi (la destrezza, il non modico valore del bene, l'esposizione dello stesso alla pubblica fede, il tentativo di sottrazione all'inseguimento della persona offesa e la reticenza della ricorrente nell'ammissione del fatto) e della congiunta assenza di elementi meritevoli di considerazione favorevole, nonché all'aumento per la continuazione, la congruità del quale viene riconosciuta in ragione del minimo aggravamento (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI r DEPOSMATA W4 CAN -7 026 2