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Ordinanza — n. 16344/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for violation of non-prosecution grounds due to insufficient offense severity assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16344/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Salvatore Minniti and Cristoforo Crucitti inadmissible regarding the violation of non-prosecution grounds. The lower court justified the refusal to recognize the statutory cause of non-prosecution by citing the plural nature of the illegal acts and the defendant's attempt to flee. The supreme court upheld this decision, ruling that the assessment of particular slightness was not contradicted by the generic mitigating circumstances previously acknowledged.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court declares appeals inadmissible when the lower court's assessment of the offense's slightness is not contradicted by the existence of generic mitigating circumstances, as the concept of 'particular slightness' carries less relevance than 'slightness' in terms of offensiveness.

Parole chiave

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non-prosecution grounds particular slightness violation of law appeal inadmissibility plural illegal acts attempt to flee generic mitigating circumstances pena minima

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen., che non supera il vaglio di ammissibilità.L'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 4 l. 895 del 1967
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabriaha rideterminato la pena inflitta Salvatore Minniti e Cristoforo Crucitti dal Tribunaledella medesima città che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di cui all’art. 4 l.895 del 1967 nonché della contravvenzione prevista dagli artt.
Artt. 21 lett. r) e 30 comma 1 lett. h) l. n. 157 del 1992
art. 131-bis cod. pen
pen., che non supera il vaglio di ammissibilità.L'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod.
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Testo completo

ELITO DI PORTO SALVO il 09/09/1988avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore degli imputati.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabriaha rideterminato la pena inflitta Salvatore Minniti e Cristoforo Crucitti dal Tribunaledella medesima città che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di cui all’art. 4 l.895 del 1967 nonché della contravvenzione prevista dagli artt. 21 lett.

r) e 30comma 1 lett. h)l. n. 157 del 19922. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati, per il tramite delcomune difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo, per violazione degli artt.131-bis e 133 cod. pen., che non supera il vaglio di ammissibilità.L'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è stato giustificato dalla Corte distrettuale con l'argomentazione,plausibile e comunque non rivedibile in questa sede dove sono preclusiaccertamenti di merito, che l’offensività del fatto complessivamente realizzato nonera stata particolarmente lieve in ragione della pluralità dlele condotte illecite edella condotta tenuta dal Minniti, il quale aveva cercato di darsi alla fuga perevitare il controllo.Tale valutazione non si pone in contraddizione con quella del primo Giudiceche aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche valorizzando la “lieveentità” del fatto posto che la nozione "particolare tenuità", rilevante ai fini delladeclaratoria di non punibilità presenta, sia sul piano terminologico sia sul pianogiuridico, una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che3.

In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, conconseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente