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Sentenza — n. 16141/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16141/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16141/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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di PALMIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi, in esito a giudizioabbreviato, ha riconosciuto Angelo Bruzzì colpevole del reato di cui all’art. 4,comma 3, l. n. 110 del 1975 cod. pen. e, per l’effetto, lo ha condannato alla penadi euro 800,00 di ammenda2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato sviluppando più censure.2.1. Non superano il vaglio di ammissibilità le censure relative all'affermazionedi responsabilità non rientrando tra quelle consentite perché del tutto prive delnecessario confronto critico con le argomentazioni spese dal Tribunale pergiustificare, risolvendosi nella richiesta, generica ed astratta, di una nuovavalutazione della piattaforma probatoria preclusa in questa sede di legittimità.2.2.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16141/2026 — snpen · Corte di Cassazione: E’ fondata la critica relativa al riconoscimento della causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod. pen. avendo il Tribunale di Palmi del tutto pretermessodi pronunciarsi sul punto nonostante la richiesta formulata dall’imputato in sede diconclusioni e pur avendo giudicato il fatto di lieve entità, riconoscendo l’attenuantedi cui all’art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975.3. La fondatezza della censura esaminata per ultima è sufficiente perpervenire, a mente della previsione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla declaratoriadi estinzione del reato (commesso il 16 novembre 2014) per intervenutaprescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi altri reati pagamento dell'ammenda contravvenzione risarcimento per atto illecito sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
E’ fondata la critica relativa al riconoscimento della causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La fondatezza della censura esaminata per ultima è sufficiente perpervenire, a mente della previsione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla declaratoriadi estinzione del reato (commesso il 16 novembre 2014) per intervenutaprescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.
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Testo completo

di PALMIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi, in esito a giudizioabbreviato, ha riconosciuto Angelo Bruzzì colpevole del reato di cui all’art. 4,comma 3, l. n. 110 del 1975 cod. pen. e, per l’effetto, lo ha condannato alla penadi euro 800,00 di ammenda2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato sviluppando più censure.2.1. Non superano il vaglio di ammissibilità le censure relative all'affermazionedi responsabilità non rientrando tra quelle consentite perché del tutto prive delnecessario confronto critico con le argomentazioni spese dal Tribunale pergiustificare, risolvendosi nella richiesta, generica ed astratta, di una nuovavalutazione della piattaforma probatoria preclusa in questa sede di legittimità.2.2.

E’ fondata la critica relativa al riconoscimento della causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod. pen. avendo il Tribunale di Palmi del tutto pretermessodi pronunciarsi sul punto nonostante la richiesta formulata dall’imputato in sede diconclusioni e pur avendo giudicato il fatto di lieve entità, riconoscendo l’attenuantedi cui all’art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975.3. La fondatezza della censura esaminata per ultima è sufficiente perpervenire, a mente della previsione dell'art. 129 cod. proc. pen., alla declaratoriadi estinzione del reato (commesso il 16 novembre 2014) per intervenutaprescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.

Infatti, in assenza di periodi di sospensione, il termine massimo diprescrizione, pari a cinque anni dal fatto, è maturato il 16 novembre 2019, benprima che la Corte di appello di Reggio Calabria, in data 18 novembre 2025,trasmetteva gli atti a quest’Ufficio, riqualificando in ricorso per cassazione l’appellopresentato il 26 febbraio 2019. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto perintervenuta prescrizione.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente