Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual or legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio Caminiti inadmissible. The appellant argued for a violation of criminal law and procedural norms but offered only generic complaints without specific references to the lower court's reasoning. The court rejected the appeal because the grounds were abstract and failed to concretely challenge the factual findings or legal application regarding the knife offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific references to the motivation of the contested judgment or concrete arguments regarding the violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Messina haconfermato la decisione con cui il Tribunale della medesima città aveva dichiaratoAntonio Caminiti colpevole del reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975per avere portato fuori dall’abitazione, senza giustificato motivo, un coltello aserramanico della lunghezza complessiva di 18, 5 centimetri.2. Avverso tale sentenza l’imputato, tramite il difensore, propone ricorso percassazione, denunciando un unico motivo con cui deduce “Violazione, falsaapplicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena diinutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”.3.
Il ricorso deve dichiarato inammissibile.L’unico motivo di impugnazione è generico, in quanto, lungi da denunciarespecifici vizi motivazioni o di violazione di legge, sviluppa argomentazioni del tuttoastratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione dellasentenza censurata che, al contrario, ha dato conto dell’affermazione diresponsabilità dell’imputato con un apparato argomentativo logico, prendendo inesame tutti i rilievi difensivi.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente