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Ordinanza — n. 16130/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of home detention due to repeated prescription violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16130/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of home detention for Sari Mantovani. The convicted person argued that the revocation was unjustified due to unassessed behavioral justifications and lack of psychological support evaluation. The court ruled that repeated, verified violations of detention prescriptions, including unauthorized absences and substance abuse, legally justify revocation regardless of the defendant's subsequent excuses.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter, sesto comma, Ord. pen.; The revocation of home detention is legally justified when the convicted person's conduct is incompatible with the measure's continuation, even before the completion of the escape trial, provided there are repeated and verified violations of imposed prescriptions.

Parole chiave

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home detention revocation prescription violations inadmissible appeal detention conditions behavioral compatibility aiuto all'evasione di detenuti sfratto revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter, sesto comma, Ord. pen.
Rilevato che: l'art. 47-ter, sesto comma, Ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469
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Testo completo

. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna harevocato la misura della detenzione domiciliare applicata a Sari Mantovani,sospesa provvisoriamente dal Magistrato di sorveglianza.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato,per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di ununico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione.Il ricorrente, in particolare, censura l'ordinanza impugnata per avere dispostola revoca della misura considerando decisive le violazioni delle prescrizioni,peraltro tutte giustificate dal condannato, in assenza di una valutazione concretadella gravità degli addebiti e senza tener conto della partecipazione dello stessoad un percorso di sostegno psicologico e terapeutico.3.

Rilevato che: l'art. 47-ter, sesto comma, Ord. pen., prevede che ladetenzione domiciliare sia revocata nel caso in cui il comportamento del soggetto,contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con laprosecuzione delle misure; è principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità che la revoca della detenzione domiciliare è legittimamente disposta neiconfronti del condannato che ne fruisca, in presenza di ripetute e accertateviolazione delle prescrizioni imposte (in particolare, di abbandono ingiustificato delluogo di detenzione), anche prima della definizione del giudizio sul reato dievasione contestatogli (Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469);4.

Ritenuto che, in sintonia con i richiamati principi, il Tribunale ha valutatonon solo l'accertato e incontestato allontanamento del condannato dalla propriaabitazione in orario non consentito, ma le ulteriori e ripetute gravi condottecommesse in precedenza, anche dopo ripetute diffide, in violazione delleprescrizioni (stato di alterazione psicofisica derivante dall'abuso di bevandealcoliche in occasione di numerosi controlli, comportamento di irrisione neiconfronti del personale di polizia impegnato nei controlli, occupazione abusivadell'immobile dove stava scontando la detenzione domiciliare, assenza di contatticon UEPE e SERD nonostante le previsioni dell'ordinanza che gli aveva concesso ilbeneficio) ed ha apprezzato tali condotte, nel loro insieme, come incompatibili conla prosecuzione della misura5.

Ritenuto che le osservazioni difensive si risolvono in una critica al meritodella decisione impugnata, lamentando la mancata considerazione di circostanze- le giustificazioni addotte dal condannato, il generale positivo comportamentotenuto dallo stesso - che non sono idonei ad inficiare la complessiva valutazionedi incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura.6. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente