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Ordinanza — n. 16127/2026 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal against Cassation ruling dismissed as inadmissible due to lack of motivation and missed deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16127/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal filed by Sebastiano Craxi inadmissible. The applicant argued for a perceptive error regarding the ne bis in idem principle and sentencing calculation, but the court noted that such appeals require prior motivation and must be filed within 180 days of the ruling's deposit. Consequently, the court ruled that the procedural requirements were not met, rendering the request for correction of the Cassation decision invalid.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 649 c.p.p.: The extraordinary appeal against a Cassation ruling is inadmissible if filed before the provision's motivation is deposited or outside the 180-day deadline, as it prevents verifying a 'mistake' and its correlation with a factual error.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility perceptive error ne bis in idem procedural deadline Cassation ruling missed filing period motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. proc. pen.
Rilevato che le suddette doglianze sono inammissibili, atteso che «èinammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.
Art. 649 cod. proc. pen.
che il ricorrente denunzia l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa lastessa Corte di legittimità sia in ordine alla mancata declaratoria di ne bis in idemai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. sia in ordine al calcolo della pena.3.
art. 649 cod. proc. pen
che il ricorrente denunzia l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa lastessa Corte di legittimità sia in ordine alla mancata declaratoria di ne bis in idemai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
Rilevato che le suddette doglianze sono inammissibili, atteso che «èinammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27109 del 08/05/2017
Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018
prevede che la richiesta debba esserepresentata entro centottanta giorni dal deposito» (Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018,dep.
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Testo completo

/12/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminato il ricorso1. Rilevato che Sebastiano Craxi ha proposto ricorso straordinario avverso lasentenza della quinta sezione penale della Corte di Cassazione del 4 dicembre2025, che ha rigettato il ricorso ordinario proposto dal ricorrente avverso lasentenza della Corte di Appello di Messina in ordine ad alcuni dei reati per cui eraintervenuta condanna, dichiarandone altri estinti per intervenuta prescrizione2. che il ricorrente denunzia l'errore percettivo nel quale sarebbe incorsa lastessa Corte di legittimità sia in ordine alla mancata declaratoria di ne bis in idemai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. sia in ordine al calcolo della pena.3.

Rilevato che le suddette doglianze sono inammissibili, atteso che «èinammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. proposto,prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo del provvedimentoimpugnabile, in quanto in tale ipotesi non è possibile verificare sia l'esistenza diuna "svista", che la sua correlazione con un'erronea percezione del fatto» (Sez. 6,n. 27109 del 08/05/2017, Rv. 270404) e, ancora, «è inammissibile il ricorso delcondannato che chiede la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto inun provvedimento della Corte di cassazione prima del suo deposito, in quanto l'art.625-bis, comma 2, cod. proc. pen. prevede che la richiesta debba esserepresentata entro centottanta giorni dal deposito» (Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018,dep. 2019, Rv. 275352).Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente