Italian court dismisses appeal against revocation of community penalty due to serious traffic violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible regarding the revocation of a community penalty for a traffic offense. The appellant argued that the specialized judge failed to convert the remaining penalty into a heavier substitute measure as required by law. The court rejected this claim, finding the judge correctly assessed the gravity of the violations, including driving an unregistered vehicle without a license.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 66 Law No. 689/1981; When a substitute community penalty is revoked due to serious or repeated violations, the judge has discretion to convert the remainder into a substitute custodial sentence or another heavier substitute penalty, and failure to appeal such a decision is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Considerato che Rosario Onorato ricorre per cassazione avverso l'ordinanzain preambolo, con cui il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha revocato ladetenzione domiciliare sostitutiva in relazione alla condanna ad anni quattro direclusione inflittagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli,in data 20 giugno 2024 , e, con l'unico motivo, denuncia che il giudice specializzatoavrebbe fondato la revoca sulla base della mera trasgressione alle prescrizionidella misura e che, comunque, avrebbe omesso di convertire la sanzionesostitutiva in corso con una più grave, come previsto dall'art. 66 legge n. 689 del1981;2.
Rilevato che è manifestamente infondato il motivo che addebitaall'ordinanza l'omessa motivazione in punto di gravità dei fatti che hanno condottoalla revoca della sanzione sostituiva, posto che il Giudice specializzato - in ossequioal disposto di cui all'art. 66 I. n. 689 del 1981 - secondo cui «Salvo quanto previstodall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della penasostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioniad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella penadetentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave» - ha correttamentevalorizzato la gravità della condotta inosservante delle prescrizioni (il condannatoè staro sorpreso alla guida di un ciclomotore privo di revisione ed assicurazione econ numero di telaio verosimilmente alterato senza avere mai conseguito lapatente3. ritenuto che è del pari infondata la censura in punto di mancataapplicazione di una misura sostitutiva diversa e più grave, posto che il Magistratodi sorveglianza, in applicazione dell'art. 66 della I. n. 689 del 1981 (che attribuisceal giudice il potere discrezionale, in caso di violazione grave o reiterata degliobblighi e delle prescrizioni inerenti alla pena sostitutiva, che ne determinano larevoca, di stabilire se la parte residua si debba convertire nella pena detentivasostituita o in altra pena sostitutiva più grave) ha correttamente disposto,unitamente alla revoca della sanzione sostitutiva, che la pena sostitutiva residua,al netto di quella già scontata, dovesse essere convertita nella pena detentivasostituita, non essendo percorribili altre vie, considerata l'implicita prognosiinfausta in merito al corretto rispetto delle prescrizioni inferita dall'indicatoinadempimento.4.
Ritenuto che a tale motivazione, fondata sul concreto pericolo di ulteriori epiù gravi ricadute recidivanti, oltre aderente alle risultanze in atti e priva diincongruenze logiche, la ricorrente non contrappone alcun argomento capacerealmente d'inficiarne la tenuta5. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e -per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equodeterminare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente