Cassation court dismisses appeal for generic sentencing criticism lacking specific arguments or new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the extreme generality of the criticisms regarding sentencing calculation. The appellant offered vague complaints without identifying specific errors or proposing new, precise legal arguments to replace the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are excessively generic, failing to point out specific defects in the reasoning or propose new, precise legal arguments to substitute those of the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Giuseppe Giaconia - con sui sidenuncia vizio di motivazione specie con riferimento alla dosimetria della pena -non supera il vaglio di ammissibilità per la estrema genericità delle censure che,lungi dal segnalare criticità dell’apparata argomentativo, nella sostanza invocanuovi apprezzamenti, senza neanche indicarli con precisione, da sovrapporre aquelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito.In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello, infatti, ha, conargomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto afondamento della decisione di negare la mitigazione del trattamento sanzionatoriola negativa personalità dell’imputato desunta dai precedenti penali e la mancataallegazione di elementi favorevoli.Il ricorrente oppone censure generiche, trascurando, per di più, che la pena èstata determinata in misura inferiore al minimo edittale di quattro mesi, purconsiderando la diminuzione per la scelta del rito abbreviato.2.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente