Cassation court dismisses appeal for firearm detention due to lack of mitigating circumstances and prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for possessing a modified rocket launcher pistol. The appellant argued for generic and minor circumstance mitigations, but the court found these claims manifestly unfounded and repetitive. The decision relied on established principles requiring a thorough assessment of the weapon's danger and the offender's negative personality before considering minor circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 l. n. 895 del 1967; Art. 606 c.p.p.: In firearm cases, the judge must first evaluate the objective and subjective elements of the act and the offender's dangerousness before considering the minor circumstance mitigation, rendering appeals challenging this order inadmissible if the reasoning is sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Napoli, perquel che interessa in questa sede, ha confermato la decisione con cui il Tribunaledi Torre Annunziata aveva dichiarato Carmine Barba colpevole del reato didetenzione di un’arma comuna da sparo (una pistola lanciarazzi marca Orion).2. Avverso tale sentenza l’imputato, tramite il difensore, propone ricorso percassazione, denunciando due motivi di impugnazione, riferiti il primo al denegatoriconoscimento dlele circostanze attenuanti generiche ed il secondo alla mancataconcessione dell’attenuante del fatto di liei entità di cui all’art. 5 l. n. 895 del 1968.3. Nessuna delle censure supera il vaglio di ammissibilità perchémanifestamente infondate e reiterative di doglianze adeguatamente risolte daiGiudici di merito.3.1. Il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione, ex art. 606lett.
e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanzeCome è noto il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod.proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo dellasentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nelprovvedimento. Orbene l’apparato argomentativo della sentenza impugnata (siveda in particolare, pag.
4) non presenta alcun vizio riconducibile a tale tipo divizio avendo i Giudici di appello hanno ampiamente motivato sull’invocatadell'azione criminosa, della gravità dell'episodio, dell’intensità del dolo e dellapersonalità negativa dell’imputato, il quale gravato da precedenti penali, nonaveva mostrato alcune segno di ravvedimentoSi tratta di argomenti solidi e rilevanti ai quali; secondo l'indirizzo consolidatodella giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficientefare riferimento, da parte del giudice di merito2.
Il secondo motivo, relativo all'attenuante di cui all'art. 5 l. n. 895 del 1967,è anch’esso manifestamente infondato, oltre che aspecifico, non essendosi ilricorrente confrontato con la reale motivazione del provvedimento impugnato.La Corte distrettuale ha valutato in modo approfondito le caratteristiche dellapistola e la sua pericolosità, riportandosi alle dichiarazioni del teste di poliziagiudiziaria Cuomo, ed ha escluso la concedibilità sia per la oggettiva gravità deldelitto, stante la elevata potenzialità offensiva della pistola a seguito della suamodifica, sia per la pericolosità dell'imputato, dedotta dalle condanne già riportate,relative anche alla detenzione illecita di armi da sparo e all'uso delle stesse percommettere reati.Risale, infatti, alla sentenza Sez.
Unite n. 7551 del 08/04/1998, Rv. 210797il principio secondo cui «In tema di delitti concernenti le armi, ai fini dellaconcessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenutoa valutare, in primo luogo, le componenti oggettive e soggettive del fatto e solodopo, effettuato positivamente il predetto vaglio, può prendere in considerazionela qualità e la quantità delle armi detenute. Ed invero ciò risponde alla "ratio"stessa della previsione di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, che riconnettela riduzione della pena alla minore offensività del fatto, con riguardo ai valori dellasicurezza e dell'ordine pubblico tutelati dalla normativa in materia di armi».La Corte di appello ha applicato correttamente tale principio, e la genericacensura contenuta, sul punto, nel ricorso è manifestamente infondata.4.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente