Cassation court dismisses appeal against agreed sentence for violating procedural grounds regarding proportionality complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals by two defendants against their agreed sentences inadmissible. Both argued the sentences were disproportionate, but the court found these complaints fell outside the specific catalog of allowable grounds for challenging agreed procedures. Consequently, the appeals were rejected due to a lack of legal basis for such objections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Complaints regarding the proportionality of an agreed sentence are not permitted grounds for appeal under the specific catalog of allowable objections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
AZAK (C.U.I. 0611X5X) nato il 12/04/1997 ELLAOUZI BADR (C.U.I. 06QOWX6) nato il 08/07/2002 avverso la sentenza del 10/11/2025 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Ellaouzi Abderrazak e Ellaouzi Badr, ai quali è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., rispettivamente, di quattro anni e due mesi di reclusione e di 20.800,00 euro di multa, e di tre anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione e di 15.400,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando, con due distinti atti, un unico motivo di ricorso, identico per entrambi, deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla congruità della pena concordata;
Considerato che il motivo, identico per entrambi i ricorrenti espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., siccome riferite alla congruità della pena concordata ed applicata; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
P.Q.M