Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16088/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds in sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16088/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared Anna Boccia's appeal inadmissible due to the lack of specific legal and factual arguments supporting her claims. Although she challenged the appellate court's decision regarding generic mitigating circumstances and procedural violations, the court found her censure vague and disconnected from the record. Consequently, the appeal was rejected, and Boccia was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111 Cost.; Art. 6 CEDU: Appeals must contain specific legal and factual grounds; generic requests for sentence reduction or mitigating circumstances without concrete elements are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic mitigating circumstances lack of specific grounds sentencing review procedural nullity imputazione per reati di stupefacenti diritti della difesa violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
artt. 110 cod. pen
artt. 111 Cost
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o a NAPOLI il 17/12/1953 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Boccia Anna, condannata all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e alla pena di un mese di arresto per il reato di cui agli artt. 110 e 697 cod. pen. (capo B), previa concessione delle attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, articolando tre motivi di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello (primo motivo), inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU (secondo motivo), nonché vizio di motivazione in relazione alla asserita genericità dei motivi d'appello (terzo motivo).

Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per le stretta connessione delle questioni poste, espongono censure prive di specificità poiché prospettano deduzioni del tutto carenti della indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a loro fondamento, in quanto:

a) la Corte d'appello ha spiegato in modo congruo e puntuale perché ritiene generici i motivi di appello, evidenziando che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, è inammissibile il motivo con cui si chiede la riduzione della pena e la concessione delle attenuanti generiche nonché i benefici di legge con formule di mero stile, senza indicare gli elementi di fatto a fondamento della richiesta e prescindendo totalmente dalle argomentazioni del primo giudice;

b) le censure non indicano in modo concreto le ragioni non considerate dalla Corte d'appello, e, anzi, la pena base è stata fissata nel minimo edittale, le circostanze attenuanti generiche sono state concesse nella misura massima consentita, e i benefici asseritamente non applicati non sono stati indicati (peraltro la pena irrogata è incompatibile con la sospensione condizionale e con la non menzione); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q. P.Q.M