Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16083/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against agreed sentence for being outside statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16083/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged the agreed sentence's proportionality, arguing it violated legal standards. The court rejected this because such complaints fall outside the specific list of grounds permitted for reviewing agreed sentences under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are strictly limited to the statutory catalogue of grounds; complaints regarding the proportionality of the sentence are inadmissible as they do not fit within the permitted exceptions.

Parole chiave

Generato dall'IA
agreed sentence proportionality review criminal procedure code inadmissible appeal statutory catalogue sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
posto da: ZARHOUNI ABDERRAZZAK nato il 09/04/1987 avverso la sentenza del 25/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Zarhouni Abderrazzak, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 110, cod. pen.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 2 e 4, legge n. 895 del 1967
art. 444 cod. proc. pen
posto da: ZARHOUNI ABDERRAZZAK nato il 09/04/1987 avverso la sentenza del 25/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Zarhouni Abderrazzak, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: ZARHOUNI ABDERRAZZAK nato il 09/04/1987 avverso la sentenza del 25/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Zarhouni Abderrazzak, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. di tre anni e otto mesi di reclusione e di euro 14.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e agli artt. 2 e 4 legge n. 895 del 1967, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla congruità della pena concordata;

Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., siccome riferite alla congruità della pena concordata ed applicata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M P.Q.M