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Ordinanza — n. 16080/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug trafficking due to inadmissible procedural grounds and lack of specific factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16080/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Ovis Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the drug quantity and his conduct, but these arguments were already fully examined and rejected by the Court of Appeal. The court ruled that the appeal contained inadmissible criticisms and attempted to re-read the evidence, which falls outside the scope of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance without identifying specific errors in the reasoning of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal legality review drug trafficking re-evaluation of evidence court costs procedural defect specific criticism

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.

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Testo completo

posto da: OVIS ANGELO nato a ROMA il 19/08/1970 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO,Rilevato che Ovis Angelo, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di cinque mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge, in ordine alla configurabilità del delitto contestato; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata ed, inoltre, sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte d'appello ha spiegato perché il rinvenimento di un quantitativo di stupefacente inferiore alla dose media giornaliera drogante non vale ad escludere la sussistenza del delitto in esame, sottolineando che il quantitativo rinvenuto è comunque superiore alla metà della dose media singola, e quindi non irrisorio, e che, inoltre, la condotta dell'acquirente, consistita nel gettare a terra l'involucro e nel tentativo di occultarlo con il piede, ha determinato la dispersione di parte dello stupefacente, così permettendo di desumere con ragionevole certezza come la quantità originaria fosse superiore a quella effettivamente sequestrata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.M