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Ordinanza — n. 16073/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding excessive sentence, citing full mitigation and drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16073/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive and lacked generic mitigating circumstances, but the second-instance court had already granted full mitigation. The court rejected the appeal because the appellant's claims regarding the sentence's severity and the judge's reasoning were manifestly unfounded and did not emerge from the contested decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: Appeals challenging the severity of a sentence or alleging flaws in the judge's reasoning are inadmissible if the second-instance court correctly applied full mitigating circumstances and the appellant's arguments are manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal excessive sentence generic mitigating circumstances drug quantity second instance review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
posto da: NASIRI AMIN nato il 15/03/1984 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; (v(Rilevato che Nasiri Amin, condannato, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.

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Testo completo

posto da: NASIRI AMIN nato il 15/03/1984 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; (v(Rilevato che Nasiri Amin, condannato, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla eccessività della sanzione inflitta;

Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché manifestamente infondate perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio, caratterizzato comunque dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura piena, rimarcando il profilo concernente il quantitativo rinvenuto, il cui dato ponderale, pari ad oltre 23 grammi di cocaina, e da cui erano ricavabili oltre 144 dosi medie singole, evidenzia una chiara attitudine a consentire la cessione a terzi di un congruo numero di dosi;

Ritenuto, per-tanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.Mr DEPOSITATA iN CAMIT5.." 774 MA 6 ti Funzrn rwa,:tt,