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Ordinanza — n. 16070/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of admissibility under procedural code article 448.2-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16070/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Ndao Modou, challenged a sentence of three months and 622 euros for a tax offense, arguing the penalty amount was unmotivated. The court rejected this claim as it violated the specific catalog of admissible grievances in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, and was filed without the required specificity.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals must strictly adhere to the catalog of admissible grievances and be articulated with specific facts; otherwise, they are inadmissible.

Parole chiave

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procedural admissibility catalog of grievances specificity requirement Code of Criminal Procedure tax offense penalty inadmissible appeal procedural costs commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata; Considerato che la censura espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste come ammissibili dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
di tre mesi e tre giorni di reclusione e 622,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
il 04/04/1998 avverso la sentenza del 14/08/2025 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Ndao Modou, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss.
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Testo completo

il 04/04/1998 avverso la sentenza del 14/08/2025 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Ndao Modou, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di tre mesi e tre giorni di reclusione e 622,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata; Considerato che la censura espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste come ammissibili dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e, peraltro, anche articolate senza alcuna specificità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M2026 11 Funzi Mal