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Ordinanza — n. 16062/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16062/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16062/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O nato a FRANCAVILLA FONTANA il 27/01/2004 avverso la sentenza del 30/09/2025 del GIP TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Giuliano Alessio, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309 del 199021, articolando un unico motivo di ricorso, deduce l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste come ammissibili dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e, peraltro, articolate anche senza alcuna specificità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 16062/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen. di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309 del 199021, articolando un unico motivo di ricorso, deduce l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste come ammissibili dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e, peraltro, articolate anche senza alcuna specificità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti allegazioni di persecuzione contraddittorie riesame dell'entità pena indennizzo per detenzione ingiustificata guida recidiva in stato di ebbrezza pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R.
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Testo completo

O nato a FRANCAVILLA FONTANA il 27/01/2004 avverso la sentenza del 30/09/2025 del GIP TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Giuliano Alessio, al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309 del 199021, articolando un unico motivo di ricorso, deduce l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste come ammissibili dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e, peraltro, articolate anche senza alcuna specificità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M1 DEPosrrA A 026 Punich;ny ;Ju