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Ordinanza — n. 16059/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16059/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16059/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza dell'8/10/2025 il Giudice del Tribunale di Bari applicava a Francesco Piizzi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 10 mesi di reclusione e mille euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 61, n. 2, 337 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 16059/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. - la pena di 10 mesi di reclusione e mille euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 61, n. 2, 337 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti punibilità censura costituzionale sostanze soggette a restrizione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza dell'8/10/2025 il Giudice del Tribunale di Bari applicava a Francesco Piizzi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
73 citato) invece di quello ex capo A) (art. 337 cod. pen.
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Testo completo

posto da: PIZZI FRANCESCO nato a ALTAMURA il 05/09/2001 avverso la sentenza del 08/10/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza dell'8/10/2025 il Giudice del Tribunale di Bari applicava a Francesco Piizzi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 10 mesi di reclusione e mille euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 61, n. 2, 337 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. in quanto il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto più grave il delitto di cui al capo B) (art. 73 citato) invece di quello ex capo A) (art. 337 cod. pen. aggravato).

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3.1. La doglianza, infatti, si pone ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ebbene, la censura proposta, peraltro in termini generici, non individua affatto una pena illegale, ma, al più, illegittima, dunque estranea all'ambito dell'art. 448, comma 2-bis, in oggetto.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.M