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Ordinanza — n. 16058/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription expiry, upholding conviction for cannabis cultivation under Cartabia Reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16058/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the joint appeal by Antony Icardi and Miriana Turnu inadmissible, rejecting their claim that the prosecution had expired. The defendants argued the trial exceeded time limits and challenged the court's failure to consider the testimony of the landowner, Fausto Rubini, regarding the origin of the investigation. The court ruled that the prescription suspension rules apply to crimes committed between 2017 and 2019, and the lower court's reasoning regarding the defendants' actions and the weight of evidence was solid and unassailable.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103; The suspension of prescription applies to crimes committed during the legislative period of the reform, and appeals based on expired time limits are inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound.

Parole chiave

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prescription suspension Cartabia Reform cannabis cultivation inadmissible appeal time limits expiry imputazione per reati di stupefacenti inutilizzabilità delle prove illecite coltivazione di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
20989 del 12/12/2024, Pg/Polichetti, hanno infatti affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
Art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n.
legge 27 novembre 2021, n. 134
3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n.
artt. 110 cod. pen
Premesso che con sentenza del 14/2/2025 la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia emessa il 1°/12/2022 dal Tribunale di Terni, con la quale Antony Icardi e Miriana Turnu erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R.
art. 159 cod. pen
20989 del 12/12/2024, Pg/Polichetti, hanno infatti affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 20989 del 12/12/2024, Pg/Polichetti
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 20989 del 12/12/2024, Pg/Polichetti, hanno infatti affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art.
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Testo completo

posti da: ICARDI ANTONY nato a NARNI il 28/10/1993 TURNU MIRIANA nato a ROMA il 31/12/1999 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;i

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 14/2/2025 la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia emessa il 1°/12/2022 dal Tribunale di Terni, con la quale Antony Icardi e Miriana Turnu erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, contestando, in primo luogo, l'intervenuta improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Di seguito, è censurata la motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, della quale non ricorrerebbero i presupposti oggettivi e psicologici per alcuno dei ricorrenti, specie per la Turnu; al riguardo, peraltro, la sentenza avrebbe immotivatamente trascurato la deposizione di Fausto Rubini, proprietario del terreno, invero decisiva, specie a fronte delle molteplici "zone d'ombra" non chiarite (come origine dell'indagine, posizione delle fototrappole).

3. Considerato, in primo luogo, che è manifestamente infondato il primo motivo, che denuncia l'intervenuta improcedibilità dell'azione penale. Al riguardo, basti osservare che la condotta - contestata fino al 15/10/2020 - rientra interamente nella disciplina di cui alla cd. Riforma Cartabia, in vigore per i reati commessi dal 1/1/2020. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 20989 del 12/12/2024, Pg/Polichetti, hanno infatti affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

4. Considerato, di seguito, che il comune ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4.1. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, ha evidenziato che i ricorrenti - più volte colti dalle fototrappole - erano stati visti recarsi sul campo di coltivazione, innaffiare, controllare lo stato delle piante, allontanarsi con buste di plastica piene di raccolto; il pieno concorso, dunque, ha giustificato l'affermazione di responsabilità per entrambi i soggetti, peraltro segnalando che la Turnu era stata ripresa mentre aiutava Icardi ad innaffiare, a raccogliere ed asportare le foglie, oltre a sorvegliarela strada adiacente per verificare l'eventuale arrivo di estranei.

Quanto, poi, al profilo soggettivo del reato, la Corte di appello lo ha ancora adeguatamente riscontrato proprio nelle condotte appena richiamate, non potendosi aderire alla tesi difensiva (riprodotta anche nell'ultimo motivo di ricorso) secondo cui gli imputati sarebbero stati convinti di coltivare piante prive di principio attivo; a tale proposito, peraltro, la sentenza - contrariamente a quanto sostenuto nella comune impugnazione - ha esaminato anche la deposizione di Fausto Rubini, ritenendola adeguatamente irrilevante in ordine alla dedotta buona fede dell'Icardi.

Con riferimento, infine, alla destinazione della sostanza allo spaccio, la Corte di appello ha valorizzato il dato ponderale (idoneo a 903 dosi medie singole), ritenuto, con argomento privo di illogicità manifesta, non riferibile ad uso personale, quantomeno esclusivo. E senza che rilevi, peraltro, che non fosse stata provata l'immissione della sostanza sul mercato degli stupefacenti, o individuato l'eventuale profitto, in quanto la contestazione mossa ai ricorrenti concerne la coltivazione della canapa indiana, non la sua cessione.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorsé congiunto deve esser dichiarata inammissibil4, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M