Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16056/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-exhaustion of remedies regarding economic circumstances under Art. 133-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16056/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to raise the issue of economic circumstances under Article 133-bis of the Penal Code during the prior appeal proceedings. The applicant contested the lower court's reasoning only regarding the denial of probation, omitting any argument about financial conditions. Consequently, the court ruled that defects in reasoning on unraised issues cannot be examined at the cassation stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: The failure to raise an issue of law or fact in the appeal judgment renders the subsequent cassation complaint inadmissible for non-exhaustion of remedies.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-exhaustion of remedies Art. 133-bis Penal Code cassation inadmissibility procedural default economic circumstances assessment motivi di cassazione pena pecuniaria sospesa spese di assistenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133-bis c.p.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 133-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Premesso che con sentenza del 19/6/2025 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 20/5/2019 dal locale Tribunale, con la quale Fabrizio Di Giamberardino era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 133-bis cod. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 133-bis cod. pen., con riguardo alla quale i Giudici del merito avrebbero dovuto compiere un ponderato e completo apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: DI GIAMBERARDINO FABRIZIO nato a ROMA il 02/11/1977 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 19/6/2025 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 20/5/2019 dal locale Tribunale, con la quale Fabrizio Di Giamberardino era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 133-bis cod. pen., con riguardo alla quale i Giudici del merito avrebbero dovuto compiere un ponderato e completo apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto l'applicazione della norma citata non è stata richiesta in sede di gravame, concentrato esclusivamente sul diniego della sospensione condizionale della pena, non potendo, dunque, esser contestato in questa sede un difetto di motivazione sul punto nella sentenza di appello.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M