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Ordinanza — n. 16055/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior settlement agreement under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16055/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the defendant had previously settled the case under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the legality of the agreed sentence, but the court noted this objection was implicitly waived by the settlement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation declares inadmissible appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure without formalities, as such proceedings constitute a final settlement of the dispute.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement agreement Article 599-bis waiver of objections Cassation procedure rinuncia alla motivazione motivazione del mutamento giurisprudenza proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Premesso che con sentenza del 23/9/2025 la Corte di appello di Roma, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 625-bis c.p.p.
pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 23/9/2025 la Corte di appello di Roma, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Nicolò Fiumara con la sentenza del locale Tribunale a data 3/12/2024.
art. 625-bis cod. proc. pen
pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: FIUMARA NICOLO' nato a ROMA il 16/08/2003 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 23/9/2025 la Corte di appello di Roma, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Nicolò Fiumara con la sentenza del locale Tribunale a data 3/12/2024.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l'assenza di motivazione quanto alla legalità della pena concordata, oggetto di una motivazione apparente.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3.1. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 3.2.

Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

4. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede.

4. Considerato, infine, che l'esito del giudizio comporta che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M