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Ordinanza — n. 16052/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16052/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16052/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza del 13/5/2025 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia emessa il 9/6/2022 dal locale Tribunale, con la quale Niane Fallou era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando - con 5 motivi del tutto sovrapponibili - l'affermazione di responsabilità. I Giudici del merito avrebbero tenuto in considerazione esclusivamente il dato ponderale della sostanza (266 dosi medie singole ricavabili da 33 grammi lordi), peraltro del tutto teorico e privo di riscontri; nessuna valutazione, invece, sarebbe stata spesa con riguardo agli argomenti evidenziati dalla difesa nell'ottica dell'uso esclusivamente personale. Ancora a tale proposito, si contesta la mancata confutazione delle considerazioni spese dal Procuratore generale di udienza, che aveva concluso per l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16052/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando - con 5 motivi del tutto sovrapponibili - l'affermazione di responsabilità. I Giudici del merito avrebbero tenuto in considerazione esclusivamente il dato ponderale della sostanza (266 dosi medie singole ricavabili da 33 grammi lordi), peraltro del tutto teorico e privo di riscontri; nessuna valutazione, invece, sarebbe stata spesa con riguardo agli argomenti evidenziati dalla difesa nell'ottica dell'uso esclusivamente personale. Ancora a tale proposito, si contesta la mancata confutazione delle considerazioni spese dal Procuratore generale di udienza, che aveva concluso per l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti prove psichiatriche falsificazione dei pesi e delle misure insufficienza di prove mancata prova di parzialità onere della prova
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Testo completo

posto da: NIANE FALLOU nato a CATANIA il 18/03/2000 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 13/5/2025 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia emessa il 9/6/2022 dal locale Tribunale, con la quale Niane Fallou era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando - con 5 motivi del tutto sovrapponibili - l'affermazione di responsabilità. I Giudici del merito avrebbero tenuto in considerazione esclusivamente il dato ponderale della sostanza (266 dosi medie singole ricavabili da 33 grammi lordi), peraltro del tutto teorico e privo di riscontri; nessuna valutazione, invece, sarebbe stata spesa con riguardo agli argomenti evidenziati dalla difesa nell'ottica dell'uso esclusivamente personale. Ancora a tale proposito, si contesta la mancata confutazione delle considerazioni spese dal Procuratore generale di udienza, che aveva concluso per l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulla questione qui riproposta - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, ha evidenziato che il ricorrente era stato fermato in una zona del territorio catanese notoriamente conosciuta come luogo di spaccio, con in dosso, all'interno di una confezione in plastica, marijuana per circa 33 grammi complessivi, idonea a produrre 266 dosi medie singole; in forza di questi oggettivi e non contestati elementi, la sentenza ha dunque riconosciuto - nell'ambito del comma 5 contestato - la condotta di detenzione a fine di spaccio, non potendosi dunque accogliere, in assenza di argomenti positivi, la tesi difensiva della destinazione esclusiva della sostanza ad uso personale. Con tale argomento, peraltro, il Collegio di appello ha anche implicitamente superato le differenti conclusioni rassegnate dal Procuratore generale di udienza.

5. Considerato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M