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Sentenza — n. 16051/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for prescription; substitution of penalty partially allowed due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16051/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's conviction for illegal sports betting but dismissed the appeal regarding the substantive criminal liability. While the defense argued for acquittal or reclassification under Article 718 of the Penal Code, the appellate court correctly confirmed the organized illegal activity based on technical evidence of computerized operations. However, the Court found the denial of generic mitigating circumstances and the refusal to substitute the custodial sentence with a non-custodial measure were flawed because the lower court relied exclusively on prior criminal records without assessing the nature and timing of the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401; Art. 20-bis cod. pen.; The criminal conviction for illegal sports betting is valid if the organized activity is proven, but the refusal to substitute a custodial sentence requires a comprehensive assessment of the offender's profile beyond mere prior records.

Parole chiave

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illegal sports betting substitution of penalty generic mitigating circumstances criminal prescription organized illegal activity prior criminal records TULPS license giuoco e scommessa

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401
la quale Giuseppe Trunfi4o era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 4, comma 1, I.
Art. 718 cod. pen.
Rilevato, innanzitutto quanto al giudizio di responsabilità, che la Corte di appello ha congruamente confermato la pronuncia di condanna, peraltro affrontando in modo adeguato le censure difensive, anche con riguardo alla marcata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 718 cod.
Art. 20-bis cod. pen.
Considerato, infine, quanto alla sostituzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., che il ricorso risulta invece fondato.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Art. 88 TULPS
art. 718 cod. pen
Rilevato, innanzitutto quanto al giudizio di responsabilità, che la Corte di appello ha congruamente confermato la pronuncia di condanna, peraltro affrontando in modo adeguato le censure difensive, anche con riguardo alla marcata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 718 cod. pen.
art. 20-bis cod. pen
Considerato, infine, quanto alla sostituzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., che il ricorso risulta invece fondato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348
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Testo completo

sto da: TRUNFIO GIUSEPPE nato a GIOIA TAURO il 03/11/1992 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 27/5/2025 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia emessa il 2/10/2024 dal Tribunale di Palmi, con .. la quale Giuseppe Trunfi4o era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 4, comma 1, I. 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità. In primo luogo, la sentenza non avrebbe risposto alle censure difensive con le quali si rappresentava che nessun elemento deporrebbe nel senso che il ricorrente avrebbe favorito l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive per via telematica per conto di un bookmaker estero; l'ho senza di prova al riguardo avrebbe imposto l'assoluzione dell'imputato o, al più, la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 718 cod. pen. Il vizio motivazionale è poi dedotto quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata recidiva, e dunque al trattamento sanzionatorio, oltre che con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con altra meno afflittiva. La difesa ha depositato motivi aggiunti, a sostegno di quelli presentati.

3. Considerato che il ricorso è fondato limitatamente all'ultima censura.

4. Rilevato, innanzitutto quanto al giudizio di responsabilità, che la Corte di appello ha congruamente confermato la pronuncia di condanna, peraltro affrontando in modo adeguato le censure difensive, anche con riguardo alla marcata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 718 cod. pen. In particolare, e descritti con dettaglio gli apparecchi informatici rinvenuti presso la sala giochi di cui era titolare il Trunfio, nonché gli esiti degli specifici accertamenti tecnici, la sentenza ha evidenziato che lo stesso ricorrente - privo della licenza di cui all'art. 88 TULPS - aveva ha realizzato un'attività organizzata di gestione e raccolta illecita di scommesse.

Dall'esame degli atti, invero, risultava che dietro il bancone vi erano un computer portatile e l'unità centrale di quello fisso, collegati in rete, connessi ai diversi siti online di raccolta scommesse, ed ai quali era collegata una stampante scontrinatrice; sopra il bancone, rivolti al pubblico, vi erano invece due monitor collegati ai computer. Tale organizzazione comportava che lo scommettitore, tramite gli stessi monitor, poteva verificare lo svolgimento di eventi sportivi, reali o virtuali, decidere autonomamente la giocata e, quindi, chiedere al gestore della sala di accettare e raccogliere la puntata, così poi ottenendone la stampa.

Con piena consumazione, dunque, del delitto contestato.

5. Rilevato, di seguito, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che questo risulta ancora motivato in termini adeguati e non censurabili, sul presupposto che il ricorrente, gravato da diversi precedenti penali,anche di particolare allarme sociale, non aveva offerto alcun elemento positivamente valutabile; quel che, peraltro, non trova smentita neppure nel ricorso, affidato sul punto a considerazioni generiche.

6. Considerato, infine, quanto alla sostituzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., che il ricorso risulta invece fondato. La sentenza, infatti, si è pronunciata in termini negativi valorizzando esclusivamente i precedenti penali a carico, e dunque senza considerare gli ulteriori argomenti sollevati dalla difesa con riguardo alla gravità del fatto ed alla capacità a delinquere dell'imputato; in tal modo, tuttavia, è stato disatteso il principio per cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti (per tutte, Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348). Ebbene, la Corte di appello non ha compiuto questa verifica ulteriore.

7. Rilevato, pertanto, che la sentenza dovrebbe essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto. Nelle more di questa udienza, tuttavia, il reato - contestato al 5/4/2017 - si è estinto per prescrizione, così che la stessa pronuncia impugnata deve essere annullata senza rinvio, per la medesima causa. P.Q P.Q.M