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Ordinanza — n. 16050/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns only the decision's motivation, not express intent or legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16050/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Federico Angelo Ciasullo inadmissible. The appellant argued that the lower court incorrectly applied an aggravating circumstance based on his statements, claiming these should have excluded the aggravation. The court rejected this, ruling that the appeal focused exclusively on the motivation of the decision rather than the express intent of the accused or the legal qualification of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Appeals against decisions under Art. 444 cod. proc. pen. are inadmissible if they concern only the motivation of the decision without addressing express intent, legal qualification, or penalty legality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility decision motivation express intent requirement legal qualification error procedural time limits motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Premesso che con sentenza del 6/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena applicava - ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I.
I. 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art.
Art. 110 cod. pen.
Art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 6/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena applicava - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
- a Federico Angelo Ciasullo la pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 10mila euro di multa, e a Lorena Zanini la pena di 2 anni di reclusione e 4mila euro di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, 80, d.P.R.
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Testo completo

CO ANGELO (CUI 06V6JFG) nato a MODENA il 15/04/1992 avverso la sentenza del 06/10/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 6/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena applicava - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - a Federico Angelo Ciasullo la pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 10mila euro di multa, e a Lorena Zanini la pena di 2 anni di reclusione e 4mila euro di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione il Ciasullo, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, Per erronea qualificazione giuridica del fatto: le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso delle indagini, già ritenute meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche, avrebbero dovuto indurre ad escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, in sede di contestazione o da parte del Giudice, che, in ogni caso, avrebbe dovuto motivare quanto alla mancata riqualificazione.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che sono dedotti nel ricorso con riguardo esclusivo alla qualificazione giuridica, ma in forza di considerazioni fattuali evidentemente inammissibili, sul presupposto che le dichiarazioni rese dall'imputato avrebbero giustificato l'esclusione dell'aggravante in esame.

4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M