Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of associative crime evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued the appellate court failed to recognize the specific elements of an associative crime, yet the court found the investigation evidence sufficient to prove both the existence of the criminal organization and the appellant's active role within it. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was solid and free from obvious logical errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 cod. pen.; Art. 73, 74 d.P.R. n. 309/1990: The court rejects appeals claiming insufficient motivation regarding associative crimes when the lower court's decision is based on comprehensive investigative evidence proving the objective and psychological characteristics of the association and the defendant's participation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: SIRAJE HAFID ( CUI 05FNBGS ) nato il 07/07/1989 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 14/10/2024 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 14/9/2023 dal Tribunale di Lucca, con la quale Hafid Siraje era stato giudicato colpevole dei reati di cui agli artt. 73, 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il vizio di motivazione con riguardo alla fattispecie associativa, della quale non sarebbero emersi i caratteri, oggettivo e psicologico, a fronte di condotte tenute dai correi, al più, in ambito concorsuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen. Si censura, di seguito, il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.
4. Rilevato, con riguardo all'esistenza di una struttura associativa volta allo spaccio di stupefacenti, che questa è stata ricavata da una pluralità di elementi diffusamente richiamati dalla Corte di appello e completamente assenti nel ricorso: in particolare, sono stati riportati gli esiti delle attività di osservazione e controllo, delle riprese video, delle intercettazioni telefoniche, delle dichiarazioni rese dagli acquirenti, in sintesi di una massiva attività investigativa che aveva consentito di riscontrare tutti i tratti distintivi della fattispecie di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990.
Tra questi, i significativi quantitativi di stupefacente smerciati quotidianamente nella pineta di Torre del Lago (Lu), ad ogni ora del giorno e della sera, con numerosissimi clienti, con totale controllo della zona, con modalità di protezione da possibili intrusioni esterne, con utilizzo di vedette idonee a segnalare presenze non gradite, con predisposizione di servizio di bevande e alimenti in loco, al pari di torce per l'attività notturna e di batterie di ricarica per i telefoni, il tutto al fine di garantire una attività ininterrotta. Ebbene, il ricorso in esame non spende neppure una considerazione su tutti questi elementi. 4.1.
Rilevato, di seguito, con riguardo alla posizione del Siraje, che la piena adesione di questi all'associazione è stata ricavata da una pluralità di elementi estremamente significativi, sebbene ancora non menzionati nel ricorso. L'insieme delle operazioni investigative, infatti, aveva consentito di accertare che l'imputato, pur subordinato ai vertici El Arbi El Fallah e Aziz Ezzahi, ricopriva un ruolo preminente rispetto agli altri associati, godendo della piena fiducia dei capi, avendo la diretta detenzione e la concreta disponibilità della sostanza da cedere, risultando costantemente presente sulla piazza di spaccio, emergendo dalle dichiarazioni degli acquirenti come colui che provvedeva alla cessione dellostupefacente.
Tutto ciò, attraverso l'ampio ed articolato richiamo - da parte della Corte di appello - alle numerose intercettazioni, alle riprese video ed ai servizi di appostamento, dai quali era emersa la piena partecipazione del Siraje allo smercio delle sostanze nell'interesse dell'associazione (quantità, qualità, prezzo, margini di guadagno). Con piena adesione al vincolo associativo, dunque, in termini oggettivi e psicologici.
5. Rilevato, di seguito, quanto alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rivendicata con il secondo motivo di ricorso quanto alle condotte di cui al capo 2), che questa è stata ancora adeguatamente esclusa dalla Corte d'appello, evidenziando che l'imputato aveva realizzato un'attività di smercio di stupefacenti (hashish e cocaina) con caratteri di reiterazione e sistematicità, con cadenza pressoché giornaliera, in un significativo arco temporale, con numerosi episodi di cessione nei confronti di diversi soggetti, clienti abituali, per significativi quantitativi complessivi. Così da escludersi l'ipotesi attenuata in esame, con argomento privo di vizi.
6. Considerato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M