Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances were already granted in first and second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gennaro Calvino and Pasquale Crispino inadmissible regarding their request for generic mitigating circumstances. Although the appellants argued the lower courts erred in rejecting this request due to a lack of motivation, the court noted these circumstances had already been recognized in both the first and second instance judgments. Consequently, the appeal was rejected as unnecessary, and the defendants were ordered to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the circumstances in question were already recognized in the judgments of first and second instance, rendering the request moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a NAPOLI il 16/01/1979 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 13/5/2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 10/9/2024 dal locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Gennaro Calvino e Pasquale Crispino con riguardo al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione Calvino, contestando il rigetto della richiesta delle circostanze attenuanti generiche, con vizio di motivazione.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute al ricorrente sin dalla sentenza di primo grado, con conferma in appello.
4. Rilevato, pertanto, che il Calvino deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibil P.Q.M