Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16043/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and solid lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16043/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for throwing vases and insulting the victim, arguing against the sentence and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was solid, specific, and correctly noted the absence of positive elements for mitigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or if the contested judgment contains solid and adequate reasoning free from manifest illogicality.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds solid lower court reasoning generic mitigating circumstances court costs and fine attenuazione della pena pena sproporzionata scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 674 cod. pen
Premesso che con sentenza del 17/9/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 12/6/2024 dal Tribunale di Noia, con la quale Felice Iervolino era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 674 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: IERVOLINO FELICE nato a CERCOLA il 25/08/1965 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 17/9/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 12/6/2024 dal Tribunale di Noia, con la quale Felice Iervolino era stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 674 cod. pen.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con vizio di motivazione (2 motivi, dunque, sebbene numerati 1) e 3).

3. Considerato che il ricorso (che non coinvolge il giudizio di responsabilità) è inammissibile, sia perché del tutto privo di specificità, sia in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulla questione qui riproposta - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la Corte ha confermato la pena irrogata dal primo Giudice valorizzando l'idoneità lesiva della condotta (lancio di vasi verso il balcone sottostante), peraltro accompagnata da insulti nei confronti della persona offesa. Quanto, poi, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la pronuncia impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi positivi di valutazione, oltre che di condotte riparatorie o, comunque, volte ad elidere le conseguenze del reato. Nessuna indicazione di segno positivo, peraltro, si trae dal ricorso come eventualmente offerta al Giudice del merito.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.Mtim G 2026 ti Fun':