Cassation court dismisses appeal against reduced sentence for drug trafficking due to insufficient evidence of minor offense status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce the sentence for drug trafficking. The defendant argued that the lower court failed to recognize the 'minor offense' status under Article 73, Paragraph 5 of the relevant decree, citing only quantitative data while ignoring other mitigating circumstances. The court rejected this, noting the appellate court's solid reasoning which weighed the substantial quantity of drugs found and the lack of specific evidence supporting the defendant's claims for a lighter classification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309; The cassation court holds that an appellate judgment is not subject to cassation review if its reasoning is solid and adequate, even when the appellant contests the application of the minor offense provision based on insufficiently specific arguments regarding mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: AMMAR MAHDI nato 1110/05/1989 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 18/6/2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa il 19/9/2024 dal Tribunale di Velletri, riduceva nella misura del dispositivo la pena inflitta a Mahdi Ammar con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 199, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato; la Corte di appello avrebbe valorizzato in senso negativo un unico elemento, il dato quantitativo, sebbene, per costante giurisprudenza di legittimità, debbano essere presi in esame tutti gli indici indicati dalla norma, comprese, dunque, le circostanze del caso di specie. Di seguito, è contestata l'eccessiva misura della pena. La difesa ha depositato memoria a conferma delle censure mosse.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulla questione qui riproposta - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.
4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha respinto tutti gli argomenti indicati nel gravame a sostegno della riqualificazione del reato nell'ipotesi lieve (pag. 4), con valutazioni del tutto congrue e sulle quali il ricorso non spende alcuna considerazione. Ancora in senso contrario al comma 5 in esame, la sentenza ha poi valorizzato il rilevante quantitativo di sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, per un totale di quasi 1400 dosi singole di cocaina e di oltre 300 dosi singole di hashish, ritenute tutte destinate allo spaccio. La piena adeguatezza di questa motivazione, peraltro, non risulta affatto contrastata dal primo motivo di ricorso, sostenuto da considerazioni prive di specificità, dunque inammissibili, soprattutto nella parte in cui vengono richiamate "altre circostanze emerse in corso di causa", tali da giustificare l'ipotesi attenuata in esame, in assenza di indicazioni concrete.
5. Rilevato, poi, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che la censura risulta ancora sostenuta da considerazioni non specifiche, che, peraltro, non valutano la concessione delle circostanze attenuanti generiche - in termini di equivalenza alla recidiva specifica e infraquinquennale - da parte della Corte d'appello.
6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 7 P.Q.Mq M ng1.4i/CA- DEpOS!TATA ' n'A 2