Cassation court dismisses appeal against conviction for drug trafficking due to solid trial court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower courts' conviction of the defendant for drug trafficking. The defendant argued that the verdict relied solely on contradictory witness testimony and failed to recognize minor offense status or general mitigating circumstances. The court rejected these claims, citing the witness's credibility, corroborating physical evidence of drugs and money found at the defendant's residence, and the defendant's prior criminal conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when the contested judgment contains solid and adequate reasoning free from manifest illogicality, as the lower courts properly evaluated witness credibility and corroborating physical evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BIANCO ANDREA nato a REGGIO CALABRIA il 07/06/1990 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 27/5/2025 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia emessa il 24/9/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, con la quale Andrea Bianco era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità, perché basate esclusivamente sulle dichiarazioni di una testimone più volte contraddettasi, su un racconto fallace e ingannevole, specie con riguardo al concorso nel reato, nel quale non emergerebbe il contributo offerto dal ricorrente. Ancora, la motivazione della sentenza sarebbe viziata quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto, al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato, e delle circostanze attenuanti generiche, su cui la Corte non si sarebbe espressa.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.
4. Rilevato, in particolare, che la responsabilità del Bianco è stata affermata in ragione di oggettivi e non contestati elementi istruttori, quali, in particolare, le dichiarazioni di Chiara Aguì, dalle quali era emersa la ripetuta fornitura di sostanze stupefacenti nei confronti del suo compagno (poi deceduto) Domenico Gallo, ad opera di tre soggetti, tra i quali il ricorrente. Ancora, entrambe le sentenze di merito, in doppia conforme, hanno riscontrato la piena attendibilità della testimone, le cui dichiarazioni erano risultate lineari, coerenti e costanti, fatte salve alcune comprensibili aporie riconducibili al tempo trascorso e alle condizioni personali della donna; sul medesimo tema dell'attendibilità, la Corte di appello ha poi sottolineato l'assenza di qualunque interesse personale a danneggiare l'imputato, o intento di calunnia.
Di seguito, entrambe le sentenze hanno richiamato i riscontri alle stesse dichiarazioni accusatorie, individuati nel rinvenimento di varie sostanze stupefacenti presso l'abitazione del ricorrente (quasi 400 grammi di marijuana, 60 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish), di materiale per il confezionamento, di una considerevole somma contante (5.815,00 euro) e di ben 6 telefoni cellulari, due dei quali risultati criptofonini. Proprio a tale riguardo, le sentenze hanno sottolineato i contatti telefonici intervenuti tra la donna e l'imputato proprio nel periodo in contestazione, così ulteriormente rafforzando il tessuto motivazionale della sentenza.
5. Rilevato, di seguito, quanto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che la stessa non ha costituito motivo digravame, non potendo, pertanto, essere richiesta per la prima volta in sede di legittimità.
6. Considerato, infine, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la sentenza - contrariamente a quanto denunciato - contiene uno specifico argomento, peraltro ancora del tutto adeguato e privo di illogicità manifesta, dunque non censurabile. In particolare, la Corte di appello, così come il primo Giudice, ha evidenziato l'assenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento, oltre a sottolineare - in termini negativi - la reiterazione della condotta criminosa, protrattasi nel tempo con modalità sistematiche ed approfittando dello stato di grave fragilità dell'acquirente.
7. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M