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Ordinanza — n. 16029/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for corporate liability, citing insufficient reasoning regarding defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16029/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeal by Annunziata brothers inadmissible, ruling that the lower court's reasoning was solid and adequate. The appellants argued the conviction violated constitutional rights by imposing liability without management acts and that the sentence was excessive. The court rejected these claims, noting the appellate court thoroughly examined the defense's specific points regarding the investigation and illicit operations rather than merely referring to the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must demonstrate specific defects in the lower court's reasoning; generic criticisms without a concrete comparison to the contested decision render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility corporate liability criminal management act requirement sentencing proportionality appellate court reasoning scemata imputabilità partecipazione al reato pena complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 27 Cost.
Ancora, si evidenzia che gli imputati sarebbero stati condannati esclusivamente per responsabilità da posizione, in contrasto con l'art. 27 Cost., senza aver compiuto alcun atto di gestione dell'ente (invero riferibile soltanto a Simone Magliacane).
d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74
Premesso che con sentenza del 16/4/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 28/1/2021 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale Arcangelo Annunziata e Ciro Annunziata erano stati giudicati colpevoli di plurime condotte di cui al d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
art. 114 cod. pen.
Di seguito, la Corte di appello si è misurata sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., pronunciandosi ancora con argomento congruo e privo di vizi.5.
art. 27 Cost
Ancora, si evidenzia che gli imputati sarebbero stati condannati esclusivamente per responsabilità da posizione, in contrasto con l'art. 27 Cost., senza aver compiuto alcun atto di gestione dell'ente (invero riferibile soltanto a Simone Magliacane).
art. 114 cod. pen
Di seguito, la Corte di appello si è misurata sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., pronunciandosi ancora con argomento congruo e privo di vizi.5.
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Testo completo

posti da: ANNUNZIATA ARCANGELO nato a NAPOLI il 05/06/1963 ANNUNZIATA CIRO nato a NAPOLI il 28/04/1959 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 16/4/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 28/1/2021 dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale Arcangelo Annunziata e Ciro Annunziata erano stati giudicati colpevoli di plurime condotte di cui al d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, contestando il vizio della motivazione, sul presupposto che la sentenza non si sarebbe confrontata con i rilievi difensivi oggetto di gravame. Ancora, si evidenzia che gli imputati sarebbero stati condannati esclusivamente per responsabilità da posizione, in contrasto con l'art. 27 Cost., senza aver compiuto alcun atto di gestione dell'ente (invero riferibile soltanto a Simone Magliacane). Infine, i ricorsi contestano la motivazione quanto alla misura della pena, ritenuta eccessiva.

3. Considerato che le impugnazioni sono inammissibili, atteso che la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. In particolare, la Corte di appello, lungi dall'operare un mero rinvio alla pronuncia di primo grado, come affermato nei ricorsi, ha diffusamente esaminato le censure difensive, evidenziando non solo la genesi dell'ampia indagine, ma anche gli accertamenti che avevano interessato le numerose società coinvolte, con riferimento alle singole operazioni illecite riscontrate e alle fatture di riferimento (pagg. 11-14). Ebbene, di tutti questi argomenti i ricorsi non fanno alcun cenno, risultando così sostenuti da considerazioni generiche e, dunque, omettendo un confronto con il provvedimento impugnato, doveroso ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.

4. Rilevato, ancora, che le stesse considerazioni debbono essere ribadite quanto al secondo motivo. Il Collegio del gravame, infatti, non ha sostenuto alcuna responsabilità da posizione, ma ha individuato per ciascun imputato elementi atti ad escludere un ruolo di mero prestanome. Salvo, comunque, richiamare costante giurisprudenza di questa Corte con oggetto la responsabilità penale dell'amministratore di diritto di un ente, a titolo di dolo generico o dolo eventuale, così sottolineando le condotte omissive - anche in termini di esercizio dei poteri di gestione e di controllo - riscontrate in capo agli imputati.

5. Evidenziato, infine, quanto al trattamento sanzionatorio, che la sentenza ha rilevato il carattere proporzionato della pena irrogata, alla luce della gravità dei fatti, del numero delle fatture emesse, dell'entità dell'imposta evasa e della sistematicità delle operazioni illecite. Di seguito, la Corte di appello si è misurata sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., pronunciandosi ancora con argomento congruo e privo di vizi.5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M