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Ordinanza — n. 16025/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against acquittal for gross falsehood, citing lack of specific grounds and procedural bars.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16025/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged an acquittal on gross falsehood and a reduced sentence, arguing for specific factual grounds and minimum sentencing. The court rejected these claims as manifestly unfounded, lacking specificity, and barred by procedural rules preventing re-evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 lett. f) cod. proc. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are specific, unfounded, or lack interest, particularly when the lower court's reasoning does not suffer from the typified defects of the appeal law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility gross falsehood acquittal specific grounds requirement procedural bars appeal minimum sentencing error falsità in documenti falsa dichiarazione della parte documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Per altro verso, il motivo prospetta rivalutazioni delle risultanze probatorie che sono precluse nella presente sede laddove la motivazione non incorra nei vizi tipizzati dall'art. 606 comma 1 lett.
Art. 606 comma 1 lett. f) cod. proc. pen.
Per altro verso, il motivo prospetta rivalutazioni delle risultanze probatorie che sono precluse nella presente sede laddove la motivazione non incorra nei vizi tipizzati dall'art. 606 comma 1 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
pen., anche sub specie di travisamento, vizi che qui non sono ravvisabili (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione;Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
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Testo completo

natq in MONTENEGRO il 27/02/1985 avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Verica Markovic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, assolvendo l'imputata dal reato di (capo B) perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile anche dei delitti di cui agli artt. 497 bis co. 2 cod. pen. e 477, 482 cod. pen. (capi A e C);

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, dovendosi il fatto ascrivere al paradigma del falso grossolano, è inammissibile in quanto aspecifico, manifestamente infondato e versato in fatto. Ed, invero, secondo quanto emerge compiutamente dalla sentenza impugnata l'accertamento dei falsi in rilievo aveva richiesto l'intervento di esperti, in termini che radicalmente escludono l'ipotesi allegata dalla difesa che postula una rilevabilità ictu ()culi da parte della generalità dei soggetti cui i documenti possono essere esibiti.

Per altro verso, il motivo prospetta rivalutazioni delle risultanze probatorie che sono precluse nella presente sede laddove la motivazione non incorra nei vizi tipizzati dall'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., anche sub specie di travisamento, vizi che qui non sono ravvisabili (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il motivo è anche privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale motivazione della Corte territoriale. Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la mancata rideterminazione della pena base nel minimo edittale, è inammissibile in quanto manifestamente infondato e carente di interesse, atteso che la Corte di merito ha dato conto di avere già applicato la pena in misura pari al minimo assoluto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MDEpos \TATA 6 2026 Giu62...;ari0 FunD De Santis Peld 2