Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal of appeal under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally signed a waiver of the appeal on January 22, 2026. Although the first-instance court had partially reformed the judgment regarding aggravated attempted theft, the appellant's voluntary withdrawal triggered automatic inadmissibility under Article 591 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a monetary fine to the fines fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The withdrawal of an appeal renders it inadmissible, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a monetary fine without distinction between types of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Gullotta Giuseppe nato a CATANIA il 15/08/1996 avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Giuseppe Gullotta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato; Considerato che in data 22.1.2026 il difensore ha trasmesso atto di rinuncia sottoscritto personalmente dal ricorrente, in termini che valgono ad integrare ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.
d) cod proc.pen. Ritenuto che, secondo consolidato orientamento, "Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.." (Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 15/09/2023, n. 45850 (rv. 285462-02). Cfr anche Cass. pen., Sez. II, 15/12/2023, n. 10937, n.m.). Delle ragioni di inammissibilità può invece tenersi conto nella determinazione del quantum.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delfgr ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M