Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16019/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16019/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16019/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

posto da: Meta Sajmir nato if 04 (ALBANIA) il 24/04/1996 avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte 'd'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Meta Sajmir ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per più episodi di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza - è inammissibile poiché il corrispondente motivo di appello era manifestamente infondato, in quanto faceva riferimento alla ragione che aveva indotto l'imputato a partecipare al delitto e non al ruolo svolto dallo stesso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16019/2026 — snpen · Corte di Cassazione: posto da: Meta Sajmir nato if 04 (ALBANIA) il 24/04/1996 avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte 'd'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Meta Sajmir ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per più episodi di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza - è inammissibile poiché il corrispondente motivo di appello era manifestamente infondato, in quanto faceva riferimento alla ragione che aveva indotto l'imputato a partecipare al delitto e non al ruolo svolto dallo stesso;

Parole chiave

Generato dall'IA
prove acquisite tramite sorveglianza furto aggravato prove fabbricate scippo indagine per furto diritto di non autoincriminarsi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: Meta Sajmir nato if 04 (ALBANIA) il 24/04/1996 avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte 'd'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Meta Sajmir ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per più episodi di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza - è inammissibile poiché il corrispondente motivo di appello era manifestamente infondato, in quanto faceva riferimento alla ragione che aveva indotto l'imputato a partecipare al delitto e non al ruolo svolto dallo stesso;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore Il lesidenteFEDERICO MARIA MERIGGI FRANCE 0 CANANZI DEPOSU